SENTENZE sul DIVORZIO e sulle QUESTIONI CONNESSE nel QUR’ĀN
SENTENZE sul DIVORZIO e sulle QUESTIONI CONNESSE nel QUR’ĀN – ISLAM|
“O Profeta, quando ripudiate le vostre donne, ripudiatele allo scadere della loro ‘Iddah (termine prescritto) e contate bene il termine. Temete Allāh vostro Signore (O Musulmani), e non scacciatele dalle loro case, ed esse non se ne vadano, a meno che non abbiano commesso una provata indecenza. Ecco i termini di Allāh. Chi oltrepassa i termini di Allāh, danneggia se stesso. Tu (che ripudi tua moglie) non sai: forse in questo periodo Allāh farà succedere qualcosa (cioè riprenderla indietro se quello era il primo o il secondo ripudio).” [Aţ-Ţalāq, 1]
“O credenti! Quando sposate le credenti e poi divorziate da loro senza averle toccate, esse non saranno obbligate a rispettare una ‘Iddah (periodo d’attesa che segue il divorzio). Date loro qualcosa e date loro grazioso congedo.” [Al-‘Aĥzāb’, 49]
“Le donne divorziate osservino (per quanto riguarda il loro matrimonio) un ritiro della durata di tre cicli, e non è loro permesso nascondere quello che Allāh ha creato nei loro ventri, se credono in Allāh e nell’Ultimo Giorno. E i loro sposi avranno priorità se, volendosi riconciliare, le riprenderanno durante questo periodo. Esse (le donne) hanno diritti equivalenti ai loro doveri, in base alle buone consuetudini (riguardo a obbedienza e rispetto), ma gli uomini sono superiori (nella responsabilità). Allāh è potente, è saggio. Si può divorziare due volte. Dopo di che, trattenetele convenientemente o rimandatele con bontà; e (a voi uomini) non vi è permesso riprendere nulla del vostro Mahr (dote nuziale data dal marito alla moglie al momento del matrimonio), a meno che entrambi non temano di trasgredire i limiti di Allāh (ad esempio avere a che fare con l’altro su una base equa). Se temete di non poter osservare i limiti di Allāh, allora non ci sarà colpa se la donna [restituisce il Mahr o una sua parte] per il suo Khul’ (divorzio). Ecco i limiti di Allāh, non li sfiorate. E chi trasgredisce i termini di Allāh, quelli sono i Zālimūn (malfattori). Se divorzia da lei [per la terza volta] non sarà più lecita per lui finché non abbia sposato un altro…”
[Al-Baqarah, 228-230]
“Se avete qualche dubbio a proposito di quelle delle vostre donne che non sperano più nel mestruo, la loro ‘Iddah (periodo di attesa) sia di tre lunazioni. Lo stesso valga per quelle che non hanno ancora il mestruo. Quelle che sono incinte (se sono divorziate o i loro mariti sono morti) avranno come ‘Iddah il parto stesso. A chi teme Allāh, Egli facilita i suoi intenti.” [Aţ-Ţalāq, 4]
“E coloro di voi che muoiono, lasciando delle spose, queste [riguardo al loro matrimonio] devono osservare un ritiro di quattro mesi e dieci [giorni].” [Al-Baqarah, 234]
Da queste āyāt impariamo molte sentenze sul divorzio, sulla riconciliazione e la ‘iddah (periodo di attesa). In primo luogo, Allāh invita gli uomini a tenere le loro mogli e ad essere pazienti con loro, perché potrebbe esserci molto bene in questo. Ciò indica che Allāh ama l’armonia tra i coniugi e detesta la separazione. Queste āyāt indicano che il divorzio è consentito e che è una delle benedizioni che Allāh concede ai Suoi servi, perché evita una gran quantità di danno e avversità, quando necessario. Allo stesso tempo, Allāh comanda ai Suoi servi, qualora volessero divorziare, di rispettare i limiti della Sharī’ah che sono nel loro migliore interesse, sia spirituale che mondano, e di divorziare da esse alla loro ‘iddah (periodo prescritto).
. Perciò la donna divorziata sarà nella sua ‘iddah e si saprà che il divorzio allora è permesso. Lo stesso vale se lei è divorziata dopo che la gravidanza è diventata evidente. Questo indica che il divorzio, quando una donna è mestruata o durante un periodo di purità in cui il rapporto sessuale ha avuto luogo ma la gravidanza non è evidente, è harām.
Inoltre, non è permesso per un uomo ripudiare una donna più di una volta (allo stesso tempo), perché Allāh dice:
“Non burlatevi dei Segni (Leggi) di Allāh.” [Al-Baqarah, 231]
Allāh non menziona nessuna specifica frase con la quale il divorzio ha luogo. Questo indica che tutto ciò che potrebbe essere inteso come significare divorzio, esplicitamente o implicitamente, se le intenzioni o le circostanze indicano ciò, significa che il divorzio ha avuto luogo.
La āyah indica che il divorzio è revocabile al primo o al secondo talāq (divorzio); se il marito ripudia sua moglie per la terza volta, lei non è più lecita per lui, salvo che lei non si sposi con un altro marito, con un matrimonio vero e proprio, in cui questi ha un rapporto sessuale con lei, poi divorzia da lei e lei aspetta la fine della ‘iddah successiva al divorzio.
La frase: “finché non abbia sposato un altro” [Al-Baqarah, 230] indica che nikāh al-tahlāl (un matrimonio di comodo per far sì che una donna risposi il suo ex marito) è harām, perché non è un matrimonio shar’i e non ha il risultato di rendere la donna lecita per il suo ex marito. La frase: “E i loro sposi avranno priorità se, volendosi riconciliare, le riprenderanno durante questo periodo” [Al-Baqarah, 228] indica che la donna ripudiata, il cui divorzio è revocabile (primo o secondo talāq), è una moglie che rientra nelle stesse sentenze delle altre mogli in tutti gli aspetti, tranne il fatto che lei non ha una quota del tempo di suo marito [nel caso di matrimonio plurimo].
Il marito può riprenderla indietro, che a lei piaccia o no, perché egli ha il diritto di farlo, ma Allāh ha stabilito alcune condizioni per riprenderla indietro:
1 – Il divorzio dovrebbe essere talāq [non un altro tipo di divorzio]. Se si tratta di qualsiasi tipo di annullamento, allora egli non può riprenderla indietro, perché Allāh dice:
“Le donne divorziate (al-mutallaqāt, vale a dire, le donne ripudiate con il talāq)…” [Al-Baqarah, 228]
2 – Ci deve essere un primo o un secondo talāq, perché Allāh dice:
“Si può divorziare due volte…” [Al-Baqarah, 229],
vale a dire, il divorzio revocabile. Poi Allāh afferma chiaramente che, se il marito la ripudia nuovamente, lei non è lecita per lui finché ella non sposa un altro marito.
3 – Che deve avvenire all’interno della ‘iddah, perché Allāh dice:
“E i loro sposi avranno priorità se, volendosi riconciliare, le riprenderanno durante questo periodo.” [Al-Baqarah, 228]
4 – Che riprendendola indietro, il marito non deve avere l’intenzione di farle del male; egli dovrebbe essere intenzionato a riprenderla per un vero matrimonio.
5 – Il divorzio (talāq) non deve essere concesso in cambio di una compensazione. Se viene data qualche compensazione, allora è khul’ o qualcosa di simile. Allāh chiama khul’ un riscatto; se il marito ha il diritto di riprendere indietro la moglie, allora non c’è riscatto in quel caso.
6 – Il divorzio non può aver luogo prima della sua consumazione, perché Allāh dice:
“O credenti! Quando sposate le credenti e poi divorziate da loro senza averle toccate, esse non saranno obbligate a rispettare una ‘iddah (termine prescritto dopo il divorzio).” [Al-‘Aĥzāb’ 49]
Questa āyah indica che il divorzio (talāq) può avvenire solo dopo il nikāh (matrimonio). Se un uomo pone la condizione che, se sposa una donna, la ripudierà (immediatamente), questo non è un vero e proprio divorzio. Se un uomo ripudia una donna alla quale non è sposato, non si tratta di un vero e proprio divorzio. Questo indica anche che, se la separazione avviene prima che il matrimonio sia stato consumato, in questo caso non c’è ‘iddah. Dopo che il matrimonio è stato consumato, se la donna è mestruata, la sua ‘iddah è di tre completi cicli mestruali, dopo che il divorzio ha avuto luogo. Il significato apparente della āyah è che non importa quanto breve o lungo sia il suo ciclo mestruale affinché questo valga. Se la donna è molto giovane o non ha cicli, o se è in menopausa, allora la sua ‘iddah è di tre mesi. Se è incinta, la sua ‘iddah dura fino a quando partorisce. Se non è chiaro se lei è incinta o no, se in precedenza era mestruata e non aveva ancora raggiunto la menopausa, allora lei dovrà aspettare nove mesi per essere al sicuro per quanto concerne la gravidanza, quindi dovrebbe aspettare la fine di una ‘iddah di tre mesi. Nel caso di una donna il cui marito muore, se è incinta, la sua ‘iddah dura fino a quando partorisce. Se non è incinta, la ‘iddah è di quattro mesi e dieci giorni, per essere al sicuro nel caso in cui fosse incinta.
La frase: “non sarete rimproverati per quello che faranno di se stesse” [Al-Baqarah, 240] si riferisce al dolore provato dalla donna il cui marito è morto. Così, durante il periodo della sua ‘iddah, lei mette da parte tutto ciò che ha a che fare con la vita di coppia, come i bei vestiti, i gioielli, i profumi, il kohl, l’henné eccetera, com’è narrato in dettaglio nella Sunnah.
Allāh dice:
“Non sarete rimproverati se accennerete a una proposta di matrimonio…” [Al-Baqarah, 235].
Il suggerimento per il quale Allāh non attribuisce colpa è solo nei casi in cui una donna è irrevocabilmente separata, sia per la morte del marito che di un terzo talāq o di un annullamento del matrimonio. Enunciare chiaramente una proposta di matrimonio non è lecito, ma le dichiarazioni che possono significare una proposta di matrimonio, o voler dire qualcosa d’altro vanno bene. Ma se una donna è stata ripudiata col talāq revocabile, allora non è lecito proporle il matrimonio, sia esplicitamente che accennandolo, perché lei è ancora sotto le sentenze delle mogli.
Questa āyah indica inoltre che è harām stipulare un contratto di matrimonio con una donna che è ancora nella sua ‘iddah, perché se è harām fargli una tale proposta, lo è ancora di più redigere il contratto di matrimonio. Se ciò avviene, il contratto non è valido. Per quanto riguarda il mantenimento della donna divorziata durante la sua ‘iddah, se si tratta di un divorzio revocabile, allora lei ne ha diritto, perché Allāh l’ha descritta come una moglie. Lei ha gli stessi diritti di mantenimento, vestiario e alloggio, come le altre mogli. Nei casi in cui una donna è irrevocabilmente separata dal marito, se è incinta, allora ha diritto al mantenimento a causa della sua gravidanza, perché Allāh dice:
“Se sono incinte, provvedete al loro mantenimento fino a che non abbiano partorito.” [Aţ-Ţalāq, 6]
Se lei non è incinta, non è obbligatorio darle mantenimento e vestiario. Il mantenimento di una donna che allatta è obbligatorio per il padre del bambino. Se la madre è ancora sposata con il padre, allora il mantenimento della moglie include il mantenimento per l’allattamento, perché Allāh dice:
“Il padre del bambino ha il dovere di nutrirle e vestirle in base alla consuetudine.” [Al-Baqarah, 233]
Egli non è tenuto a fornirgli qualsiasi altra cosa, ma se lei non è sposata con lui, egli deve pagarla per l’allattamento, perché Allāh dice:
“Se allatteranno per voi, date loro un compenso…” [Aţ-Ţalāq, 6]
E Allāh comanda che,“La madre non deve essere danneggiata a causa del figlio, e il padre neppure.” [Al-Baqarah, 233]
Questo include qualsiasi tipo di danno o trattamento ingiusto. La āyah: “Lo stesso obbligo per l’erede” [Al-Baqarah, 233] indica che si tratta di un obbligo per il parente del padre, avente diritto di ereditare da lui, di occuparsi della madre, se necessario.
Quest’ultima condizione non dipende dal fatto se il parente effettivamente erediterà o no dal padre, a causa delle sentenze della successione che riguardano i bambini, eccetera; è determinata solo dal fatto se il parente abbia o no una parentela tale che lo renda erede. Se è così, essi sono tenuti a occuparsi della madre, nel caso in cui il padre stesso non possa.
La āyah: “…allora non ci sarà colpa se la donna [restituisce il Mahr o una sua parte] per il suo Khul’ (divorzio).” [Al-Baqarah, 229] include il permesso per il khul’ quando vi è il timore che i coniugi non rispetteranno i limiti fissati da Allāh. E’ permesso, che la quantità di denaro coinvolta sia grande o piccola. Si tratta di un riscatto, e non è un tipo di talāq (divorzio), e non vi è alcuna possibilità di ritornare indietro da parte del marito (è irrevocabile).
La āyah: “Le divorziate hanno diritto al mantenimento, in conformità alle buone consuetudini.” [Al-Baqarah, 241] include tutte le donne divorziate. Chi divorzia dalla propria moglie (col talāq) dovrebbe mantenerla tanto quanto può permetterselo. Questo è il miglior tipo di trattamento e delle nobili buone maniere, perché in questi casi è probabile che la donna abbia il cuore infranto, e solitamente di suo ella possiede poca ricchezza. Ciò non è obbligatorio, tranne i casi in cui un uomo ha ripudiato una donna prima della consumazione del matrimonio e non le ha dato il mahr. Allāh comanda al marito sia di riprenderle su basi ragionevoli che di liberarle sulle stesse basi (cfr. 2:231). Questo affinché si evitino eventuali conseguenze negative e per mantenere la pace tra le due parti, e in modo che con i suoceri si possa rimanere in rapporti amichevoli. Così la vita rimarrà stabile, libera da turbamenti. C’è migliore sentenza di questa per un popolo che crede? Le due āyāt: “Le madri allatteranno per due anni completi.”[Al-Baqarah, 233] e “Gravidanza e svezzamento durano trenta mesi.” [Al-‘Aĥqāf, 15] indicano che il più breve periodo possibile della gravidanza è di sei mesi, perché se si tolgono due anni dai trenta mesi, si resta con sei mesi di gravidanza.
Allāh dice:
“Per coloro che giurano di astenersi dalle loro donne, è fissato il termine di quattro mesi. Se recedono (cambiando idea in questo periodo), Allāh è Perdonatore, Misericordioso. Ma se poi decidono il divorzio, in verità Allāh tutto ascolta e conosce.” [Al-Baqarah, 226-227]
Questa āyah contiene la sentenza della ‘Īlā’, che è un giuramento fatto dal marito di non avere più rapporti sessuali con la moglie, o di non farlo per un periodo superiore a quattro mesi. Se la moglie rivendica il proprio diritto al rapporto sessuale, e lui se ne astiene a causa del suo giuramento, lei dovrebbe fissargli un tempo limite di quattro mesi. Allora lui dovrebbe o avere rapporti con lei e offrire espiazione per il suo giuramento, o dovrebbe divorziare da lei. E’ compreso dal significato della āyah che, se il marito si astiene dal fare il suo dovere coniugale nel letto, o il rapporto sessuale, o (i suoi doveri di) mantenimento, vestiario, fornitura di alloggio, eccetera, senza alcuna scusa per il non farlo, e sua moglie insiste su quanto gli spetta, allora lei ha il diritto di avere il matrimonio annullato.
Allāh dice:
“Quanto a coloro che accusano le loro spose senza aver altri testimoni che se stessi, la loro testimonianza sia una quadruplice attestazione in [Nome] di Allāh testimoniante la loro veridicità, e con la quinta [attestazione invochi], la maledizione di Allāh su se stesso se è tra i mentitori. E sia risparmiata [la punizione alla moglie] se ella attesta quattro volte in Nome di Allāh che egli è tra i mentitori, e la quinta [attestazione invocando] l’ira di Allāh su se stessa se egli è tra i veritieri.” [An-Nūr, 6-9]
Allāh afferma che chi accusa qualcun altro di zinā è soggetto alla pena per calunnia, che è di ottanta frustate, se non produce quattro testimoni. Tuttavia Egli fa un’eccezione nel caso dell’uomo che accusa la moglie di zinā e lei nega. In questo caso, egli deve rendere testimonianza quattro volte che sta dicendo la verità su ciò di cui la sta accusando, e quando rende testimonianza per la quinta volta, egli deve invocare la maledizione di Allāh su se stesso se sta mentendo. . Quando questo li’ān tra di loro è stato completato, lui non è più soggetto alla pena per calunnia, e lei non è più soggetta alla pena per zinā o alla detenzione. In virtù di questo li’ān, ogni bambino coinvolto non appartiene al marito, e la coppia è per sempre separata.
Allāh dice:
“Invero Allāh ha udito il discorso di colei (Khawlah bint Tha‘labah) che discuteva con te (O Muhammad) a proposito del suo sposo (Aws bin As-Sāmit) e si lamentava [davanti] ad Allāh. Allāh ascoltava il vostro colloquio. Allāh è audiente e vede con chiarezza. Quanti fra voi che ripudiano le loro mogli dicendo: «Sii per me come la schiena di mia madre» [sappiano che] esse non sono affatto le loro madri. Le loro madri sono quelle che li hanno partoriti. In verità proferiscono qualcosa di riprovevole e una menzogna. Tuttavia Allāh è indulgente, perdonatore. Coloro che si rendono illecite le loro mogli col Zihār e poi si pentono di quello che hanno detto, (come punizione) liberino uno schiavo prima di riprendere i rapporti coniugali. Siete esortati a far ciò (così che non ripetiate tali cose malvagie). Allāh è ben informato di quello che fate. E colui che non ne abbia i mezzi, digiuni [allora] per due mesi consecutivi prima di riprendere i rapporti coniugali. E chi non ne abbia la possibilità (il denaro per liberare uno schiavo) nutra sessanta Masākīn (poveri). Ciò [vi è imposto] affinché crediate in Allāh e nel Suo Inviato. Questi sono i limiti di Allāh. I miscredenti avranno un doloroso castigo.” [Al-Mujādila, 1-4]
Qui Allāh menziona la sentenza su al-zihār, e afferma che si tratta di parola malvagia e falsa. Se il marito vuole ricominciare ad avere rapporti sessuali con la moglie dopo che se lo è interdetto con una chiara dichiarazione o dicendo che lei è per lui come la schiena della propria madre, deve liberare uno schiavo credente prima che essi possano avere di nuovo rapporti sessuali. Se egli non può farlo, allora deve digiunare per due mesi consecutivi prima che essi possano nuovamente avere rapporti sessuali. Se non è in grado di farlo allora deve nutrire sessanta persone povere.
Shaykh ‘Abd al-Rahmān ibn Nāsir al-Sa’di
Estratto da: “Fath al-Rahīm al-Malik al-‘Allām fi ‘Ilm al-‘Aqā’id wa’l-Tawhīd wa’l- Akhlāq wa’l-Ahkām al-Mustanbatah min al-Qur’ān”
Traduzione e adattamento a cura di Muhammad Nur al Haqq
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